Domanda:
Azienda: Soggetto Economico E Giuridico?
arcifera007
2008-02-04 05:50:31 UTC
Non mi ricordo una cosa!!! In un azienda (es. Albertani S.p.A) ke come soci ha: Carletto, Luigino e Francesco. Chi sono i soggetti giuridici e soggetti economici? Mi sbaglio dicendo ke i sogg economici sono i Soci e il sogg. giuridico è la Società??? Grazie della risposta =)
Quattro risposte:
anonymous
2008-02-04 06:20:18 UTC
Una distinzione particolarmente importante nelle società di capitali



Per soggetto giuridico si intende la persona fisica o la persona giuridica che assume gli obblighi e i diritti derivanti dall’esercizio dell’impresa.



Soggetto economico, invece, è quella persona o quel gruppo di persone che concretamente è in grado di assumere le decisioni inerenti l’impresa.







Nelle imprese individuali soggetto economico e giuridico coincidono.



La distinzione, invece, assume particolare importanza nelle società di capitali dove la società è una persona giuridica del tutto distinta dai soci ed è dunque il soggetto giuridico che assume gli obblighi e i diritti derivanti dall’esercizio dell’attività. Il soggetto economico, invece, è costituito dall’assemblea dei soci che assume le decisioni relative alla vita dell’impresa e, ancor di più, da quel gruppo di soci che, per effetto delle quote possedute o di particolari accordi, è in grado di influenzare tali decisioni.
anonymous
2008-02-04 14:17:06 UTC
L’attività umana è varia in relazione ai fini diversi a cui essa mira per il soddisfacimento di bisogni di vario ordine: bisogni intellettuali, politici, religiosi, economici ecc.

Essa attività, in quanto si propone di conseguire ricchezza atta alla soddisfazione dei bisogni, è attività economica.

E se si vuole denominare quell’attività, o complesso di azioni umane, con il termine “amministrazione”, denomineremo amministrazione economica: l’attività o complesso di azioni compiute dagli uomini per il conseguimento di beni economici che presentino attitudine al soddisfacimento di bisogni. L’uomo, mediante la ricchezza, attua l’amministrazione economica da cui deriva una serie di operazioni economiche, la cui coordinazione in movimento dà origine al concetto di azienda che definiamo, con lo Zappa, una coordinazione economica in atto istituita e retta per il soddisfacimento di bisogni umani. L’amministrazione economica è intesa come azione personale e, considerata nelle sue operazioni economiche, genera il concetto di azienda. Nella coordinazione aziendale ogni operazione è complementare rispetto all’altra ed ha ragione di essere e di sussistere in un determinato modo in relazione all’essere ed al sussistere di ogni altra. In ciò è il concetto di coordinazione. Perché, in fisiologia aziendale, non possiamo ammettere la mancanza della coordinazione entro l’azienda. La coordinazione è economica in quanto ha per fondamento materiale la ricchezza rappresentata da beni economici. È in atto o in movimento perché l’azione dell’uomo è continua, e dinamica diviene la materia. Finché l’azienda vive, la sua coordinazione non può essere concepita in stasi. La coordinazione di operazioni economiche, istituita e retta per il raggiungimento di un dato fine, nello svolgersi, richiede nella sfera del diritto l’assunzione di diritti e obblighi da parte di qualche soggetto di diritto che sia persona fisica o persona giuridica privata o pubblica. Questa persona fisica o giuridica è tra le persone che, in concorrenza dei beni, danno vita all’azienda, e la possiamo individuare come il soggetto giuridico che concorre a dare vita all’azienda, consentendole il suo svolgimento nel campo del diritto. Per questo soggetto giuridico, normalmente, l’azienda tende a conseguire il suo fine; è in generale cioè, questo soggetto giuridico, anche il soggetto economico che dà la ragione economica dello svolgimento aziendale. Ma il fine dell’azienda può essere rivolto invece ad altre persone, diverse dal soggetto giuridico. Intenderemo come soggetto economico che dà la ragione dell’azienda, la persona a vantaggio della quale l’azienda raggiunge il suo fine. Per esempio l’azienda di una società anonima svolge le sue operazioni economiche nel campo del diritto mediante l’assunzione di diritti e obblighi da parte della persona giuridica privata che è la società commerciale, soggetto giuridico che concorre alla vita aziendale. Normalmente questo soggetto giuridico è anche economico, ma soggetto economico in quella azienda potrebbe essere un’altra società commerciale che dominasse, o controllasse l’azienda e la piegasse ai suoi fini economici. Le persone che diano la loro opera all’azienda, rappresentano gli organi personali aziendali. Ciascuno dei quali può essere composto da più persone accomunate da stesse funzioni. Gli organi personali dell’azienda compiono azioni personali per il compimento dell’amministrazione economica, azioni che chiamiamo funzioni amministrative. Possiamo porre delle distinzioni delle funzioni e degli organi personali; prima delle funzioni e poi degli organi personali rispetto alle funzioni esercitate. Così, le funzioni rispetto alla natura delle energie personali che le attuano, possono essere funzioni di comando, o dominio, o padronanza; funzioni di direzione; funzioni di esecuzione. Le funzioni di direzione sono subordinate a quelle di dominio, e quelle di esecuzione a quelle di dominio e direzione. Queste tre classi di funzioni sono note nei nostri studi con le espressioni: funzioni volitive, direttive ed esecutive. Ma anche fondamentale è la classificazione delle funzioni rispetto al loro carattere tecnico considerato in relazione al fine aziendale al quale tutte le funzioni convergono. Abbiamo detto che l’azienda è una coordinazione dioperazioni economiche in atto, rivolta ad un dato scopo, della quale elementi vitali sono l’uomo e la ricchezza; orbene anche questi elementi personali e materiali vanno innanzi tutto ordinati fra loro in rapporto di reciproca dipendenza, sia nello spazio, sia nei successivi momenti della vita aziendale, in modo che le persone agiscano e i mezzi assumano quelle date entità che rendano il più armonico possibile la coordinazione, e segnino le ragioni della sua esistenza e le migliori condizioni della sua vita. Le funzioni che mirano a questo scopo possono essere dette funzioni di organizzazione. Si hanno poi le funzioni mediante le quali l’azienda più propriamente si svolge, agisce e tende più direttamente al suo fine, quelle mediante le quali mira all’ottenimento della ricchezza o anche alla sua erogazione, e sono queste: funzioni di gestione. E vi hanno infine funzioni mediante le quali lo svolgimento dei successivi momenti della coordinazione aziendale, organizzata e gestita, viene colto nella sua espressione di qualità e di quantità; tradotto cioè in rilevazioni di specie, in rilevazioni di misure non monetarie e monetarie, in classificazione erappresentazione di queste rilevazioni, mediante appositi strumenti detti conti, riuniti in sistemi, o mediante metodi statistici. Da ratio (conto) queste ultime funzioni sono dette di ragioneria. Non riteniamo utile e possibile per ora un’ulteriore classificazione di queste funzioni che dipendono dalle varie specie di aziende per le quali si svolgono, e in cui è necessario perciò particolarmente esaminarle. Possiamo però ricordare la distinzione delle funzioni di ragioneria, a seconda che precedono, accompagnano, o seguono le funzioni di gestione, e dirle perciò antecedenti, concomitanti e susseguenti. Sono tipicamente funzioni di ragioneria antecedenti, le funzioni di inventariazione iniziale e di previsione; concomitanti le rilevazioni contabili sistematiche e rilevazioni statistiche; susseguenti le funzioni di rendiconto.

Esaminati i vari aspetti di classificazione delle funzioni, dobbiamo vedere ora come, in relazione ad esse, possiamo classificare gli organi personali. Organi che esercitano funzioni volitive possono essere detti organi —volitivi; direttivi ed esecutivi quelli che esercitano funzioni direttive e

esecutive. Ma nelle aziende non sempre possono vedersi distinti gli organi volitivi, direttivi ed esecutivi. Possono aversi aziende con un solo organo che sia al contempo volitivo, direttivo ed esecutivo o aziende con due organi, uno che sia volitivo e direttivo, l’altro esecutivo, e così via.

Non è possibile vedere classi di organi corrispondenti alla distinzione delle funzioni di gestione, di organizzazione e di ragioneria, distinzione basata sulla loro natura amministrativa. Ma osserviamo che all’espletamento di funzioni di organizzazione, di gestione e di ragioneria possono rispettivamente al contempo concorrere organi volitivi, direttivi ed esecutivi. L’insieme degli organi personali che formano l’elemento soggettivo delle aziende possiamo denominarlo organismo personale. Abbiamo finora parlato di organi personali dell’azienda e di funzioni amministrative come azione di quegli organi. Possiamo ora pensare che gli organi personali non possono svolgere le loro funzioni senza beni economici che, in quanto sussidiano l’opera degli organi personali e servono alle loro funzioni, costituiscono organi materiali. Per l’esercizio dunque delle varie funzioni amministrative si hanno organi personali operanti con organi materiali. L’unione degli organi personali e degli organi materiali rivolta ad una data funzione amministrativa costituisce quanto possiamo chiamare organo aziendale. L’insieme degli organi aziendali è detto organismo aziendale, a sua volta divisibile in organismo personale e organismo materiale.
hello.kitty1979
2008-02-04 14:08:23 UTC
Con il termine azienda ci si riferisce al complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di un'impresa: perciò, diversamente dall'uso che se ne fa spesso nella pratica legata all'economia e nel linguaggio comune, tale termine non è sinonimo di impresa.

L'imprenditore non è necessariamente proprietario degli strumenti di produzione, ma può utilizzare a proprio rischio anche strumenti di produzione altrui. Perché si abbia un'azienda, è sufficiente che l'imprenditore disponga su ciascun bene di un titolo giuridico (es. un contratto di affitto) che gli permetta di utilizzarlo, in combinazione con gli altri beni aziendali, per l'esercizio dell'impresa

L'insegna è il segno distintivo dell'azienda, cioè dei locali dell'impresa. Essa, come gli altri segni distintivi, opera come collettore di clientela, ed è particolarmente importante per quelle imprese che ricevono i clienti nei propri locali.



Il codice civile dedica un solo articolo all'insegna, il 2568, che impone di integrare o modificare l'insegna che, essendo uguale o simile a quella di un altro imprendirtore, possa creare confusione per l'oggetto dell'impresa o per il luogo in cui essa è esercitata. Per tutte le questioni non disciplinate, è incerto se si debba far riferimento alla normativa sulla ditta o a quella sul marchio; spesso si preferisce fare riferimento a quest'ultima, in quanto più articolata.





Criteri di classificazione [modifica]

Le aziende vengono classificate secondo molti criteri, ad esempio:



in relazione alle attività economiche

in relazione al fine

in relazione al soggetto economico

in relazione al soggetto giuridico

in relazione alle dimensioni

Questi criteri sono gli stessi usati per classificare le imprese.



Classificazione secondo l'attività economica [modifica]

Esistono tre categorie:



di erogazione: fanno parte di questa categoria tutte le aziende come la famiglia, le associazioni private e parte della Pubblica Amministrazione, che erogano e consumano beni e servizi

di produzione: comprende tutte le aziende che acquisiscono e producono beni e servizi (per definizione, si tratta delle imprese)

composte pubbliche: raggruppa gli appartenenti alle precedenti due classi, come ad esempio lo Stato, la Regione, la Provincia, il Comune, la Azienda sanitaria locale.

È tuttavia bene evidenziare che non tutte le c.d. aziende sotto il profilo economico possono essere considerate tali sotto il profilo giuridico, difettando per alcune in capo al titolare la qualifica di imprenditore.





Suddivisione in relazione al fine [modifica]

Se per fine si intende la creazione, l'accrescimento e la distribuzione di valore, allora è possibile delineare cinque diverse tipologie di azienda:



familiare: persegue il suo scopo tramite valori non economici (come l'assistenza reciproca, i sentimenti, ecc.) ed economici (consumi, investimenti e risparmio). Tipicamente è un'azienda di consumo in cui il risparmio è formato dalla differenza tra redditi di lavoro e capitale da una parte, e consumi e investimenti dall'altra; se le uscite superano gli introiti si accede al finanziamento di terzo. Non va confusa con l'impresa familiare, cioè l'istituzione economica che impiega membri della stessa famiglia e che è volta a produrre reddito.

pubblica: si occupa in primo luogo di soddisfare i bisogni pubblici, inoltre crea, accresce e distribuisce valore non solo in relazione alla collettività; ma coinvolgendo anche altri soggetti (stakeholders) quali fornitori, dirigenti, dipendenti pubblici, clienti, concorrenti, ecc. In Italia, recentemente, si è assistito alla privatizzazione di molte aziende pubbliche (tra le altre: Telecom Italia, INA Assitalia, Comit, Credito Italiano).

di produzione (o impresa): ha come fine diretto (principale) la produzione e distribuzione di ricchezza e come fine indiretto (secondario) il soddisfacimento dei bisogni umani. Si chiamano imprese perché operano in un'economia di mercato e sono soggette al rischio del capitale investito. A seconda del settore in cui operano, possono essere ulteriormente classificate in: del primario (agricole, minerarie), del secondario (industriali, edili), del terziario (commerciali, mercantili, bancarie, assicurative, di servizi), del terziario avanzato (informatiche, di consulenza).

non profit: si tratta di aziende che non hanno fini di lucro soggettivo, nel senso che, pur potendo realizzare dei risultati economici e finanziari positivi, questi non vengono distribuiti al soggetto economico. È tuttavia lecito che svolgano una qualche attività commerciale inerente all'oggetto sociale purché essa sia solo marginale o rientri all'interno di finalità di utilità sociale. Un discorso particolare vale per le ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale). Si tratta di una qualifica ai fini delle imposte - ovvero che incide sulle modalità di pagamento delle imposte - che possono assumere le aziende non profit che operare in uno dei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sociale, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela e promozione dei beni storici e artistici, tutela dell'ambiente, promozione culturale ed artistica, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica. Tali società devono essere iscritte all'anagrafe delle ONLUS, presso la Direzione Regionale delle Imprese per avere diritto a particolari vantaggi fiscali (non sono soggette a tassazione).

mutualistiche: comprendono cooperative, società di mutua assicurazione e consorzi di cooperative. La cooperative hanno uno scopo principalmente mutualistico che consiste nel fornire beni o servizi o lavoro direttamente ai soci, in modo più vantaggioso rispetto alle condizioni del mercato. Lo scopo mutualistico assicura la limitata distribuzione degli utili tra i soci e la devoluzione a scopi di utilità pubblica del patrimonio sociale, in caso dello scioglimento della società. Oltre ai soci ordinari è possibile che ci siano dei soci sovventori che investono nella cooperativa al fine di ottenere un interesse sul capitale investito. Le attività che possono essere svolte in forma cooperativistica comprendono: consumo, produzione, lavoro agricolo, edilizia, trasporti, pesca, economia sociale. Le società di mutua assicurazione sono cooperative che si occupano di attività assicurativa (ramo vita e ramo danni), sono a responsabilità limitata e il capitale sociale è costituito dai contributi versati dai soci, che servono anche come premi assicurativi.

Quale che sia la "veste" ed il "fine" specifico di ogni categoria di azienda, qualora assuma contenuto imprenditoriale si ritiene che comunque non possa prescindere dall'affrontare positivamente il tema della responsabilità sociale d'impresa.





Suddivisione in relazione al soggetto economico [modifica]

Il soggetto economico è la persona o il gruppo di persone che di fatto ha o esercita il potere decisionale nell'azienda. La definizione di soggetto economico è stata estesa a tutti gli stakeholders.



I principali stakeholders, presenti in maniera differente nelle diverse tipologie di azienda sono:



azionisti o soci di maggioranza

manager o dirigenti

lavoratori dipendenti e autonomi

fornitori

finanziatori e istituti di credito

amministrazione finanziaria o Erario

clienti

concorrenti



Suddivisione in relazione al soggetto giuridico [modifica]

Si distinguono due tipi di soggetti giuridici:



l'imprenditore con la sua impresa individuale, in cui soggetto economico e soggetto giuridico coincidono;

le società in cui due o più persone svolgono un'attività economica (e i due soggetti sono distinti). Alla base della società c'è sempre un contratto che sancisce:

l'accordo tra due o più persone (fisiche o giuridiche) dette soci

il conferimento di beni nella società da parte dei soci.

A queste classi corrispondono diverse definizioni di società:



si ha l'impresa individuale quando il soggetto giuridico è una persona fisica che risponde coi proprio beni delle eventuali mancanze societarie. Tale impresa non gode quindi di autonomia patrimoniale: se viene dichiarata fallita, anche il suo imprenditore è fallito. Per quanto riguarda l'imposizione fiscale, il reddito dell'impresa è soggetto a IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) e IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Esistono inoltre delle semplificazioni relative alla contabilità che l'Amministrazione Finanziaria concede: la contabilità semplificata (che consiste nei soli libri IVA). Sono concettualmente simili all'impresa individuale quella familiare (formata al 51% dal capofamiglia e al 49% dai suoi familiari) e quella coniugale (formata solo da marito e moglie).

la società di persone è caratterizzata da una autonomia patrimoniale imperfetta, in cui cioè il patrimonio della società non è perfettamente distinto da quello dei soci, per cui i creditori possono rivalersi (se il patrimonio societario è insufficiente) anche sui beni del socio (solitamente non vale il viceversa). Si può avere una società semplice nel caso in cui non sia necessario svolgere una attività commerciale, ma si abbia la necessità di gestire una attività (agricola o professionale, come ad esempio uno studio associato); una società in nome collettivo in cui tutti i soci sono responsabili in egual parte e con tutto il loro patrimonio delle obbligazioni della società o una società in accomandita semplice in cui i soci accomandatari rispondono, come nella Società in nome collettivo ed i soci accomandanti rispondono invece limitatamente al capitale conferito. In tutti e tre i casi non si ha l'obbligo di versare un capitale sociale minimo, ma è necessario avere un atto costitutivo e redigere un bilancio d'esercizio (che può non essere depositato al Registro delle Imprese).

le società di capitali sono dei soggetti giuridici totalmente autonomi che godono di autonomia patrimoniale perfetta (il loro patrimonio è distinto da quello dei soci). Le forme riconosciute dal diritto italiano sono: società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni. Nelle ultime, il socio accomandatario (amministratore) risponde illimitatamente col suo patrimonio delle obbligazioni sociali se il patrimonio della società non è sufficiente. Le società di capitali hanno l'obbligo di versare un capitale sociale minimo e di approvare il bilancio annuale che va depositato presso il Registro delle Imprese.

tra le altre forme possibili si trovano le associazioni temporanee d'impresa, i consorzi e il GEIÈ' (Gruppo Europeo di Interesse Economico).



Suddivisione per dimensione [modifica]

Questo tipo di suddivisione necessita di un discorso particolare. Infatti, mentre è pressoché immediato stabilire quali possono essere le classi, non è così semplice trovare un criterio uniforme di assegnazione.



Le tre classi sono:



piccola

media

grande

Tra i molteplici criteri si può citare:



fatturato (che ha un senso solo confrontando società appartenenti allo stesso settore)

numero di dipendenti

valore aggiunto



Rapporti giuridici dell'azienda ceduta [modifica]

Oltre a essere un complesso di beni l'azienda è anche un fascio di rapporti giuridici, rappresentato dai rapporti contrattuali che il titolare costituisce per esigenze aziendali. Dalla gestione aziendale nascono crediti e debiti, che fanno parte anch'essi dell'azienda. Dobbiamo considerare tre casi:



I contratti. L'acquirente subentra automaticamente in essi salvo che:

1. Le parti abbiano pattuito diversamente

2. Il contratto abbia carattere personale

Crediti. Si trasferiscono all'imprenditore acquirente. Il trasferimento ha effetto sui terzi dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro. E' comunque liberato il debitore ceduto che paga in buona fede nelle mani dell'alienante.

Debiti. Passano all'acquirente mediante accollo. Si tratta, di regola, di accollo cumulativo e non liberatorio. L'alienante, debitore originario, continua a rimanere obbligato se il creditore ceduto non lo ha espressamente liberato.



Avviamento [modifica]

L'avviamento di un'azienda è la sua capacità di dare profitti; non è né un bene né un diritto, ma una semplice qualità dell'azienda, non attribuibile ai singoli beni ma solo all'insieme degli stessi se gestiti e organizzati unitariamente. La legge garantisce tutela all'avviamento attraverso il divieto di concorrenza, cioè impedendo al precedente titolare di iniziare una nuova impresa che, per oggetto o altre circostanze, sia idonea a sviare i clienti dell'azienda ceduta nei 5 anni successivi il trasferimento della prima.





Trasferimento [modifica]

L'azienda puo essere trasferita sia per atto "inter vivos" che "mortis causa". Il traferimento è disciplinato da specifiche disposizioni che in parte derogano il diritto comune per quanto riguarda la successione nei contratti, la cessione di crediti e debiti.
anonymous
2008-02-04 14:05:38 UTC
sbagliato-.... è la società il soggetto giuridico,le pratiche e tutto sono in nome della società, è lei responsabile di tutto e le sue azioni ricadono nella sua sfera giuridica.. i soggetti economici sono i singoli


Questo contenuto è stato originariamente pubblicato su Y! Answers, un sito di domande e risposte chiuso nel 2021.
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